27.06.2025 - 09:30, Inizio dibattimento Luogo: I Aula penale |
Caso: CA.2025.7 Natura dei reati Dibattimenti d’appello dopo rinvio dal Tribunale federale: Ministero pubblico della Confederazione, A. e B. (appellanti) contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2023.33 del 27 novembre 2023 nella causa Ministero pubblico della Confederazione e accusatrice privata contro A. e B. per titolo di uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1 CP), danneggiamento (art. 144 cpv. 3 CP), tentativo di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 CP), ev. tentativo di infrazioni contro la legge federale sugli esplosivi (art. 37 n. 1 vLEspl in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 CP); atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 lett. a, b e c CP); infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 LArm). Osservazioni A. e B. sono stati accusati, in correità, di avere fatto detonare un ordigno esplosivo improvvisato (IED) in una proprietà privata di Basilea il 30 marzo 2022, mettendo in pericolo e danneggiando proprietà altrui (complesso fattuale 1). Ad A. e B. è inoltre stato rimproverato di aver tentato, nei mesi successivi, di procurarsi esplosivi al plastico C4 in Germania e di portarli in Svizzera per compiere diversi attentati esplosivi contro privati, con l'intenzione di estorcere somme milionarie di denaro (complesso fattuale 2). A. è inoltre stato accusato di possesso illegale di armi, per aver posseduto un Dissuasore-torcia taser elettrico "Power 200" senza autorizzazione (complesso fattuale 3). Con sentenza SK.2023.33 del 27 novembre 2023, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. e B. autori colpevoli di uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1 CP), danneggiamento qualificato (art. 144 cpv. 1 in combinato disposto con cpv. 3 CP), e tentativo di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 CP). A. e B. sono stati assolti dall'accusa di atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 lett. a, b e c CP). A. è stato assolto anche dall'accusa di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm). A. è stato condannato a una pena detentiva di 60 mesi; B. a una pena detentiva di 74 mesi, come pena unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 CP in combinato disposto con l'art. 49 CP, tenendo conto della revoca della sospensione condizionale della pena detentiva. Le condanne per uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1 CP), danneggiamento qualificato (art. 144 cpv. 1 in combinato disposto con cpv. 3 CP), tentata fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 CP), così come i relativi proscioglimenti di A. e B. per atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 lett. a, b e c CP), sono stati confermati dalla Corte d’appello con sentenza CA.2023.32 del 4 aprile 2024. A. è invece stato riconosciuto colpevole in appello anche di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm). A. è stato condannato a una pena detentiva di 64 mesi e a una pena pecuniaria sospesa di 10 aliquote giornaliere di CHF 30.-- cadauna, mentre B. è stato condannato a una pena detentiva di 84 mesi (come pena complessiva ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 49 CP, compresa la revoca di una pena detentiva sospesa con la condizionale). Con sentenza 6B_832/2024 del 2 aprile 2025, il Tribunale federale ha assolto B. dall'accusa di uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1 CP) e di danneggiamento qualificato (art. 144 cpv. 1 in combinato disposto con cpv. 3 CP), confermando invece la condanna di B. per quanto riguarda il tentativo di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 CP). Di conseguenza, nel caso in esame, deve essere riesaminata, unicamente per quanto concerne B., la commisurazione della pena, comprese le conseguenze relative alle spese e indennità, in relazione alla sua condanna per tentata fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Collegio giudicante: Corte d'appello, Collegio a tre giudici Lingua: Tedesco |
08.09.2025 - 14:00, Lettura sentenza Luogo: I Aula penale |
Caso: CA.2024.13 Natura dei reati Dibattimenti relativi alla procedura d’appello; A., C., D., il Ministero pubblico della Confederazione, gli accusatori privati e i terzi interessati (appellanti) contro la sentenza della Corte penale del TPF SK.2022.22 del 17 giugno 2022 nella causa Ministero pubblico della Confederazione e accusatori privati contro A., C. e D.,e i terzi interessati A., C., D., il Ministero pubblico della Confederazione, gli accusatori privati e alcuni terzi interessati hanno interposto appello contro la sentenza della Corte penale SK.2022.22 del 17 giugno 2022. Con tale sentenza A. è stato riconosciuto colpevole di amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), mentre è stato assolto dal reato di truffa per mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP); il procedimento è stato abbandonato per alcuni rimproveri di truffa per mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 CP) e riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 CP). C. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 e 2 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), mentre è stato assolto dal reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP); il procedimento è stato abbandonato per il rimprovero di violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD). D. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 e 2 CP) ed è stato assolto dal reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP), mentre il procedimento è stato abbandonato per i rimproveri di violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP). Il procedimento penale relativo a B. è stato disgiunto nel corso del procedimento d'appello. Osservazioni er quanto concerne la truffa per mestiere ad A. è in particolare rimproverato di avere, nell’ambito della sua attività quale Chief Investment Officer (CIO) e di mandatario di una società di gestione di fondi d’investimento, per procacciare a sé, in Svizzera, nel periodo tra settembre 2005 e aprile 2008, un indebito profitto di almeno USD 170'938'806.-, indotto in errore con astuzia la predetta società di gestione, nonché otto fondi d’investimento da lui gestiti, mettendo in atto e sfruttando un montaggio finanziario che ha condotto la società di gestione e i fondi d’investimento summenzionati a compiere atti pregiudizievoli ai loro rispettivi interessi pecuniari. È altresì accusato di amministrazione infedele aggravata e subordinatamente di appropriazione indebita aggravata. Inoltre, ad A. viene rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, nel periodo tra dicembre 2005 e febbraio 2011, in correità con B., C., e D., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno USD 170'938'806.-. A. è infine accusato del reato di falsità in documenti. Per quanto concerne il riciclaggio di denaro, a C. è rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, in Svizzera, nel periodo dal 20 settembre 2007 al 2 maggio 2013, in correità con A. e D., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno CHF 46'614’595.-. C. è altresì accusato di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, a D. viene rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, in Svizzera, nel periodo dal 19 novembre 2008 al 2 maggio 2013, in correità con A. e C., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno CHF 13'546’787.-. D. è altresì accusato dei reati di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Collegio giudicante: Corte d'appello, Collegio a tre giudici Lingua: Francese |