26.05.2026
La Corte penale del Tribunale penale federale decreta l’abbandono del procedimento a carico dell’ex responsabile Compliance di Credit Suisse per violazione dell’obbligo di comunicazione per intervenuta prescrizione (SK.2025.23)



La Corte penale del Tribunale penale federale abbandona il procedimento penale contro A., ex responsabile Compliance di Credit Suisse, per intervenuta prescrizione. Un eventuale obbligo di comunicazione da parte di Credit Suisse sarebbe cessato all'inizio del 2017, pertanto, la prescrizione per la violazione di tale obbligo, in virtù del termine settennale, è intervenuta all'inizio del 2024. Al momento dell'emanazione della decisione penale da parte del Dipartimento federale delle finanze, il 7 marzo 2025, atto che avrebbe interrotto la decorrenza della prescrizione, quest’ultima era quindi già intervenuta.

In base alla decisione penale del 7 marzo 2025, all’imputata veniva contestato di avere, nel periodo tra il 2 giugno 2016 e il 16 marzo 2018, nella sua veste di responsabile Compliance presso Credit Suisse, omesso di effettuare una comunicazione al MROS per sospetto di riciclaggio di denaro. L’obbligo di comunicazione sussisteva a seguito di un bonifico di circa USD 7,8 milioni effettuato il 22 marzo 2016 dal Ministero delle finanze del Mozambico a favore di un conto CS in Svizzera e del successivo trasferimento di circa USD 7 milioni, avvenuto nel giro di circa una settimana e mezzo, verso gli Emirati Arabi Uniti. I fondi trasferiti sarebbero derivati dal contesto di prestiti concessi a imprese statali mozambicane e sarebbero di provenienza illecita. L’obbligo di comunicazione sarebbe poi perdurato oltre la cessazione del rapporto d’affari, inclusa la liquidazione dei conti da parte di CS il 23 settembre 2016, fino al 16 marzo 2018. Non avendo provveduto a effettuare una comunicazione al MROS, l'imputata avrebbe violato intenzionalmente l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 9 LRD.

La Corte penale ritiene che l’obbligo di comunicazione non termini con la fine del rapporto d’affari ma permanga fintanto che sia possibile rintracciare e confiscare i valori patrimoniali. L’obbligo di comunicazione cessa quindi quando i valori patrimoniali in questione non possono più essere rintracciati e confiscati. L'obbligo di comunicazione termina altresì con la presentazione della comunicazione al MROS o quando l'autorità penale ha ottenuto in altro modo tutte le informazioni che la comunicazione dell'intermediario finanziario avrebbe dovuto contenere ai sensi dell'art. 9 LRD. I presupposti citati per la cessazione dell'obbligo di comunicazione non devono essere soddisfatti cumulativamente, ma il verificarsi di uno qualsiasi di essi pone fine all'obbligo di comunicazione.

La Corte penale considera inoltre che, nel caso di specie, non vi sono indicazioni sul luogo in cui si trovassero, a partire dal 2017, i valori patrimoniali trasferiti negli Emirati Arabi Uniti. Essa rileva altresì che gli Emirati Arabi Uniti sono uno Stato con il quale, secondo l'Ufficio federale di giustizia, l'assistenza giudiziaria risulta difficile. In queste circostanze concrete, la Corte penale ritiene che i valori patrimoniali non fossero più rintracciabili né confiscabili dall'inizio del 2017.

Ai fini della determinazione della prescrizione, è decisivo il fatto che la decisione penale del Dipartimento federale delle finanze sia stata emanata il 7 marzo 2025, il che comporta che, in considerazione del termine di prescrizione di sette anni, i valori patrimoniali avrebbero dovuto essere rintracciabili e confiscabili almeno fino all’8 marzo 2018. Non vi sono tuttavia elementi che indichino che tale possibilità sussistesse ancora a partire dal 2017. Un eventuale obbligo di comunicazione non è quindi venuto meno il 16 marzo 2018 con la consegna dei documenti da parte di CS al Ministero pubblico della Confederazione, bensì all’inizio del 2017. La prescrizione è pertanto intervenuta all'inizio del 2024. Al momento dell'emanazione della decisione penale del 7 marzo 2025, che avrebbe interrotto il decorso della prescrizione, questa era quindi già intervenuta.

Contro il decreto di abbandono della Corte penale è possibile presentare un ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Allegato: Decreto SK.2025.23 del 18 maggio 2026

Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tel. 058 480 68 68





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